Codice deontologico
PREMESSA
La S.I.Co. adotta un codice di etica e deontologia professionale e non soltanto un codice deontologico, perché ritiene che un counselor, per definirsi tale, debba aver acquisito un comportamento etico che garantisca un corretto rapporto con i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista e abbia nella vita privata un comportamento consono alla professione.
Il presente codice, pertanto, è da intendersi come un punto di riferimento per la propria autoregolamentazione e come strumento in difesa dell’utenza, che potrà in ogni momento farvi ricorso.
Per la tutela di ogni cittadino esistono delle leggi proprie del vivere civile e specifiche di ogni cultura alle quali il Counselor dovrà fare riferimento a seconda della nazione in cui opera.
Per tutto ciò che è violazione a leggi dei singoli stati la S.I.Co. rimanda alla legislazione vigente.
Il counseling è un’attività professionale, basata su abilità comunicative e interpersonali, finalizzate a facilitare il cliente nella risoluzione di uno specifico problema o nella presa di decisione. Il cliente può essere identificato nella persona, nella coppia, nella famiglia o nel gruppo.
Operativamente il counseling si impegna a favorire la riorganizzazione di capacità, risorse e competenze già possedute dal cliente, facilitandogli un percorso di vita verso obiettivi possibili e realizzabili.
Si svolge attraverso sessioni di lavoro gestiti con le metodologie che caratterizzano la specifica formazione di ciascun professionista.
Abilità di Counseling
Sono la capacità di applicare le conoscenze relative alla comunicazione e alla gestione dei rapporti umani proprie della relazione di counseling.
Dette capacità, acquisite col sapere e con la pratica formativa propria del counseling, fanno parte del professionista e della persona, che potrà impiegarle trasversalmente sia in ambiti personali che in altre categorie professionali.
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Articolo 1
Il Counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor depositato presso la S.I.Co. Nazionale è Socio S.I.Co.; si impegna pertanto ad accettare e rispettare lo Statuto, il Regolamento e le norme riportate nel Codice di Etica e di Deontologia Professionale di seguito riportate.
Articolo 2
L’inosservanza delle norme contenute nel presente codice dà adito al possibile allontanamento del Socio Counselor secondo quanto previsto dall’Articolo 8 dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento Interno.
Articolo 3
Il comportamento del counselor deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione che rappresenta. Costituisce illecito deontologico:
- Ogni violazione dolosa al Codice penale.
- Ogni tipo di abuso della propria posizione professionale.
- Qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale.
Articolo 4
Il counselor si impegna:
- Ad operare nel proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione.
- A mantenere un aggiornamento permanente nella propria area di competenza.
- A far riferimento costante a sistemi di supervisione a garanzia delle persone con le quali si relazionerà.
Articolo 5
Il counselor rispetta rigorosamente le opinioni ed i valori del cliente. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare verso chi possa aiutare il cliente a perseguire il suo obiettivo.
Articolo 6
Il counselor ha l’obbligo di consigliare il cliente, quando necessario per il suo bene, di rivolgersi anche ad altri professionisti.
Articolo 7
Nella promozione della propria professionalità il counselor userà sempre comportamenti eticamente corretti.
Costituisce illecito deontologico:
- Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale.
- Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
- Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
- Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
- Ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di “concorrenza sleale” o di “pubblicità ingannevole”.
Articolo 8
Il rapporto professionale ha carattere contrattuale; counselor e cliente hanno reciproci diritti e doveri.
Il counselor ha la discrezionalità accettare di intraprendere un percorso di counseling con il cliente.
Gli accordi sulle modalità degli incontri e il contratto economico devono sempre essere pattuiti in modo chiaro e sottoscritto.
Costituisce illecito deontologico:
- Il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
- Ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella.
Articolo 9
Riconoscendo l’elevato ruolo sociale rappresentato dal counselor gli è fatta raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità, di prestare il proprio intervento gratuito o con parcella simbolica, nei confronti di alcune persone in difficoltà economiche.
Articolo 10
A seguito del proprio livello di competenza e di ambito di intervento, il counselor è tenuto a non prolungare il proprio intervento che si sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo di intervento professionale.
Articolo 11
E’ raccomandato di non avere rapporti professionali di counseling con persone con le quali si abbiano rapporti di parentela, relazioni affettive e/o sessuali. Fatto salvo il fornire informazioni riguardanti la professione o orientamento.
Articolo 12
Il counselor in ogni campo operante è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a conoscenza in forma diretta o indiretta, verbalmente o con ogni altro mezzo, ivi compresa l’esistenza o meno del percorso professionale di counseling (la morte del cliente non esime dal segreto professionale).
Articolo 13
Il counselor deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio siano in contatto con il counselor e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.
Il Counselor dovrà avere cura che tutta la documentazione e informazioni sul cliente in forma cartacea o tramite altro mezzo informatico, compresi mezzi di comunicazione e reti informatiche, siano custoditi e non accessibili a terzi, in luoghi non accessibili per i dati su supporti fisici e le informazioni virtuali protette da chiavi di accesso.
Il Counselor deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento o a seguito della propria morte il materiale coperto da segreto professionale sia affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto, con precise istruzioni in merito.
Quanto sopra deve far riferimento ed essere in accordo con la normativa sulla Privacy GPDR vigente che il counselor si impegna a conoscere.
Articolo 14
Il segreto professionale e la riservatezza correlata alla propria attività vanno tutelati anche nelle sessioni di lavoro online, garantendo al cliente le medesime condizioni di tutela realizzabili in presenza, e chiedendo anche al cliente stesso di porsi in condizioni atte a garantirle, per quanto di sua competenza.
Articolo 15
Il rilascio di dichiarazione, scritta o verbale, è lecita solo se richiesta dall’utente e nei casi previsti per legge.
A tale riguardo il Counselor è tenuto a mettere al corrente il cliente del dovere di testimonianza giudiziale.
Nella dichiarazione il Counselor attesterà solo in riferimento ad obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato e in totale aderenza con la realtà.
Nel caso di informazioni riferite sarà tenuto a citarne la fonte, separando la propria responsabilità da quella della fonte.
Articolo 16
Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Fermo restando la necessità di un consenso esplicito e sottoscritto fornito da almeno uno dei genitori e la necessità di informazione nei confronti dell’altro genitore non sottoscrivente.
Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave che egli non sia in grado di affrontare da solo, il counselor potrà segnalare la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale con il massimo di salvaguardia possibile dei dati ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il minore.
Articolo 17
I counselor impegnati per loro competenza in attività di tipo educativo devono presentarle come rivolte alla maturazione di valori esistenziali in un ambito pluralistico e nelle regole del rispetto reciproco.
Articolo 18
Il diritto dell’autodeterminazione del cliente, anche se minorenne, è attuabile nell’educazione mediante l’opera di orientamento-promozione del counselor. Pertanto i counselor coinvolti in attività educative tenderanno a promuovere la responsabilità e le scelte personali degli utenti e non a determinarle dall’esterno. In caso di conflitto tra esigenze oggettive della cultura e diritti pedagogici propri dell’educando, il counselor educatore opera a favore dell’educando.
Articolo 19
L’esercizio della professione di counselor è fondato sulla libertà e sull’indipendenza dei singoli quali loro diritti inalienabili. Di conseguenza, sia per i counselor liberi professionisti che per i dipendenti e/o convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi da interventi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita del cliente.
L’obiezione di coscienza può esprimersi sia verso gli obiettivi richiesti dal cliente, che verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o privato, che il counselor ritenga per sé inaccettabili.
Articolo 20
Il counselor che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di libertà ed indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio ambito di competenza. Può chiedere l’intervento dell’Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente codice.