
CODICE DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE S.I.Co.
PREMESSA
La S.I.Co. adotta un Codice di Etica e Deontologia Professionale e non soltanto un codice deontologico, poiché ritiene che un Counselor, per definirsi tale, debba aver acquisito un comportamento etico che garantisca un corretto rapporto con i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista e che gli consenta di mantenere nella vita privata una condotta coerente con i principi della professione.
Il presente Codice di Etica e Deontologia Professionale definisce i valori, i principi e le norme di condotta che guidano l’operato dei Counselor associati, al fine di garantire professionalità, responsabilità e tutela delle persone che usufruiscono dei servizi di Counseling.
Il presente Codice di Etica e Deontologia Professionale rappresenta pertanto un punto di riferimento per l’autoregolamentazione personale e uno strumento di tutela per l’utenza, che potrà farvi ricorso in qualsiasi momento.
Il Counselor è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.
COUNSELING
Il Counseling è un’attività professionale, basata su abilità comunicative e interpersonali, finalizzate a facilitare il cliente nella risoluzione di uno specifico problema o nella presa di decisione. Il cliente può essere identificato nella persona, nella coppia, nella famiglia o nel gruppo.
Operativamente il Counseling si impegna a favorire la riorganizzazione di capacità, risorse e competenze già possedute dal cliente, facilitandogli un percorso di vita verso obiettivi possibili e realizzabili.
Si svolge attraverso colloqui gestiti con le metodologie che caratterizzano la specifica formazione di ciascun professionista che non si pone, in alcun caso, nella posizione di superiorità dell’esperto.
ABILITÀ DI COUNSELING
Le abilità di Counseling sono un insieme di competenze e capacità che consentono al Counselor così come al professionista di aiutare il suo cliente a raggiungere i suoi obiettivi. Queste abilità si possono suddividere in due categorie principali:
Abilità relazionali: queste abilità riguardano la capacità del Counselor di instaurare e mantenere una relazione di fiducia e rispetto con il suo cliente. Sono fondamentali per creare un ambiente sicuro e accogliente in cui il cliente possa sentirsi libero di esprimere i propri pensieri e sentimenti.
Abilità tecniche: queste abilità riguardano l’uso di specifiche tecniche e strategie di Counseling. Sono utili per aiutare il cliente a esplorare le sue emozioni, identificare i suoi problemi e sviluppare soluzioni.
Tali competenze, acquisite attraverso la formazione teorica e pratica propria della disciplina, divengono parte integrante del professionista e della persona, che potrà impiegarle trasversalmente sia in ambiti personali sia in altri contesti professionali.
PRINCIPI FONDAMENTALI
L’attività di Counseling si fonda sui seguenti principi:
- Centralità della persona
Ogni individuo è unico e degno di rispetto, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, origine etnica, cultura, religione, condizione sociale o abilità. - Autodeterminazione
Il Counselor sostiene l’autonomia e la responsabilità personale del cliente, senza imporre scelte o giudizi. - Competenza e professionalità
Il Counselor opera entro i limiti delle proprie competenze, con formazione adeguata e aggiornamento continuo. - Riservatezza e tutela della privacy
Le informazioni acquisite nel rapporto di Counseling sono trattate nel rispetto della normativa vigente e del segreto professionale. - Integrità e responsabilità etica
Il Counselor agisce con onestà, trasparenza e coerenza, evitando conflitti di interesse. - Non discriminazione e inclusione
Ogni forma di discriminazione è rifiutata. - Collaborazione interdisciplinare
Quando necessario, il Counselor favorisce il dialogo con altri professionisti, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
ARTICOLI
- Appartenenza associativa e valore del Codice
Articolo 1
Il Counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor depositato presso la S.I.Co. Nazionale è Socio S.I.Co.; si impegna pertanto ad accettare e rispettare lo Statuto, il Regolamento e le norme riportate nel Codice di Etica e di Deontologia Professionale di seguito riportate.
Articolo 2
L’inosservanza delle norme contenute nel presente codice dà adito al possibile allontanamento del Socio Counselor secondo quanto previsto dall’Articolo 8 dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento Interno.
- Decoro professionale e illeciti deontologici generali
Articolo 3
Il comportamento del Counselor deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione che rappresenta. Costituisce illecito deontologico:
- Ogni violazione dolosa al Codice penale.
- Ogni tipo di abuso della propria posizione professionale.
- Qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale.
III. Competenza, formazione e supervisione
Articolo: 4
Il Counselor si impegna:
- Ad operare nel proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione.
- A mantenere un aggiornamento permanente nella propria area di competenza.
- A far riferimento costante a sistemi di supervisione a garanzia delle persone con le quali si relazionerà.
- Relazione con il cliente: valori, limiti e invio ad altri professionisti
Articolo 5
Il Counselor rispetta rigorosamente le opinioni ed i valori del cliente. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare verso chi possa aiutare il cliente a perseguire il suo obiettivo.
Articolo 6
Il Counselor ha l’obbligo di consigliare il cliente, quando necessario per il suo bene, di rivolgersi anche ad altri professionisti.
Articolo 7
A seguito del proprio livello di competenza e di ambito di intervento, il Counselor è tenuto a non prolungare il proprio intervento che si sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo di intervento professionale.
- Promozione professionale e correttezza comunicativa
Articolo: 8
Nella promozione della propria professionalità il Counselor userà sempre comportamenti eticamente corretti.
Costituisce illecito deontologico:
- Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale.
- Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
- Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
- Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
- Ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di “concorrenza sleale” o di “pubblicità ingannevole”.
- Rapporto professionale, contratto, consenso informato e compenso
Articolo: 9
Il rapporto professionale ha carattere contrattuale; Counselor e cliente hanno reciproci diritti e doveri.
Il Counselor ha la discrezionalità di accettare di intraprendere un percorso di Counseling con il cliente.
Gli accordi sulle modalità degli incontri e il contratto economico devono sempre essere pattuiti in modo chiaro e sottoscritto.
Costituisce illecito deontologico:
- Il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
- Ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella.
Articolo 10
Il Counselor informa il cliente su obiettivi, modalità, limiti e costi dell’intervento di Counseling, acquisendo il consenso informato.
VII. Responsabilità sociale della professione
Articolo: 11
Riconoscendo l’elevato ruolo sociale rappresentato dal Counselor gli è fatta raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità, di prestare il proprio intervento gratuito o con parcella simbolica, nei confronti di alcune persone in difficoltà economiche.
VIII. Conflitti di interesse e relazioni personali
Articolo: 12
È raccomandato di non avere rapporti professionali di Counseling con persone con le quali si abbiano rapporti di parentela, relazioni affettive e/o sessuali. Fatto salvo il fornire informazioni riguardanti la professione o orientamento.
- Segreto professionale e tutela della riservatezza
Articolo 13
Il Counselor, in qualunque ambito operi, è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale in relazione a tutte le informazioni apprese nell’esercizio della propria attività.
Tale obbligo riguarda ogni notizia, dato o contenuto confidato dal cliente o acquisito direttamente o indirettamente, sia in forma verbale sia attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione o documentazione, compresa la stessa esistenza di un percorso di Counseling.
L’obbligo di segretezza permane anche successivamente alla conclusione della relazione professionale e non viene meno neppure in caso di decesso del cliente.
Articolo 14
Il Counselor deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio siano in contatto con il Counselor e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.
Il Counselor dovrà avere cura che tutta la documentazione e informazioni sul cliente in forma cartacea o tramite altro mezzo informatico, compresi mezzi di comunicazione e reti informatiche, siano custoditi e non accessibili a terzi, in luoghi non accessibili per i dati su supporti fisici e le informazioni virtuali protette da chiavi di accesso.
Il Counselor deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento o a seguito della propria morte il materiale coperto da segreto professionale sia affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto, con precise istruzioni in merito.
Quanto sopra deve far riferimento ed essere in accordo con la normativa sulla Privacy GPDR vigente che il Counselor si impegna a conoscere.
Articolo 15
Il Counselor deve premunirsi che l’obbligo di segreto professionale sia esteso e rispettato da chiunque che, per ruolo, collaborazione, tirocinio, supervisione o altra condizione, possa venire a conoscenza di informazioni riservate relative ai clienti.
Egli deve adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e la protezione della documentazione e delle informazioni riguardanti i clienti, sia su supporto cartaceo sia digitale, inclusi sistemi informatici, dispositivi elettronici, strumenti di comunicazione e reti telematiche.
In particolare:
- la documentazione cartacea deve essere custodita in luoghi sicuri e non accessibili a terzi non autorizzati;
- i dati e le informazioni in formato digitale devono essere protetti mediante adeguati sistemi di sicurezza, quali credenziali di accesso, password e altre misure di protezione idonee.
Il Counselor deve inoltre predisporre disposizioni preventive affinché, in caso di impedimento prolungato, incapacità o decesso, il materiale coperto da segreto professionale sia affidato a un collega di fiducia o a un soggetto designato, con istruzioni chiare e specifiche circa la custodia, la gestione e l’eventuale distruzione dei dati.
Tutte le attività di raccolta, conservazione, trattamento e protezione delle informazioni devono essere conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e normativa nazionale applicabile), che il Counselor è tenuto a conoscere, rispettare e aggiornare costantemente.
- Dichiarazioni, testimonianze e documentazione
Articolo 16
Il Counselor può rilasciare dichiarazioni scritte o verbali esclusivamente su richiesta esplicita e informata dell’utente o nei casi previsti e disciplinati dalla normativa vigente.
Prima del rilascio di qualunque dichiarazione, il Counselor è tenuto a informare il cliente circa i limiti, le finalità e le possibili implicazioni dell’atto, inclusi gli eventuali obblighi connessi al dovere di testimonianza in sede giudiziaria.
Le dichiarazioni devono essere formulate con linguaggio chiaro, veritiero e conforme ai principi di correttezza professionale, attenendosi esclusivamente a fatti, osservazioni e valutazioni rientranti nelle competenze professionali del Counselor e direttamente constatati nell’esercizio della propria attività.
Il Counselor deve evitare espressioni ambigue, valutazioni non fondate su elementi oggettivi o affermazioni che eccedano il proprio ambito di competenza professionale.
Qualora vengano riportate informazioni provenienti da terzi o riferite dal cliente, il Counselor è tenuto a indicarne esplicitamente la fonte, distinguendo chiaramente tra dati oggettivamente osservati e contenuti riportati, e separando la propria responsabilità professionale da quella della fonte originaria.
Il rilascio e la conservazione della documentazione devono avvenire nel rispetto del segreto professionale e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dei principi etici e deontologici della professione
- Tutela dei minori
Articolo 17
Il minore ha diritto al rispetto della propria riservatezza e al mantenimento del segreto professionale nell’ambito della relazione di Counseling, compatibilmente con la normativa vigente e con la responsabilità genitoriale o le forme di tutela legalmente previste.
L’avvio del percorso di Counseling con un minore richiede il consenso informato, esplicito e sottoscritto da parte di entrambi i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o da chi ne fa legalmente le veci.
Il Counselor è tenuto a spiegare al minore, con modalità adeguate all’età e al livello di comprensione, i limiti della riservatezza e le circostanze in cui potrebbe rendersi necessario condividere informazioni coni genitori o i facenti le veci o con le autorità competenti.
Qualora il mantenimento del segreto professionale esponga il minore a un rischio grave, attuale o potenziale, che egli non sia in grado di affrontare autonomamente, il Counselor può valutare la necessità di informare chi esercita la responsabilità genitoriale o gli enti preposti alla tutela del minore, limitando la comunicazione alle informazioni strettamente necessarie e adottando ogni misura possibile per salvaguardare la dignità e la riservatezza del minore.
Prima di procedere a qualunque comunicazione, ove possibile e compatibilmente con la tutela del minore, il Counselor informa preventivamente il minore stesso delle azioni che intende intraprendere e delle relative motivazioni.
XII. Counseling ed educazione
Articolo 18
Il Counselor che, nell’ambito delle proprie competenze professionali, svolge attività di carattere educativo, formativo o divulgativo è tenuto a presentarle e realizzarle come interventi orientati alla crescita personale e alla maturazione consapevole dei valori esistenziali dell’individuo.
Tali attività devono essere condotte nel rispetto del pluralismo culturale, etico e valoriale, promuovendo il dialogo, l’autonomia di pensiero e la libertà di scelta delle persone coinvolte.
Articolo 19
Il Counselor opera favorendo un clima relazionale fondato sul rispetto reciproco, sull’inclusione e sulla valorizzazione delle differenze individuali, culturali e sociali, evitando ogni forma di imposizione ideologica, condizionamento o discriminazione.
In ogni intervento educativo il Counselor mantiene una posizione professionale neutrale e rispettosa delle convinzioni personali degli utenti, promuovendo processi di consapevolezza e responsabilizzazione senza orientare in modo prescrittivo le scelte individuali
In caso di conflitto tra esigenze oggettive della cultura e diritti pedagogici propri dell’educando, il Counselor educatore opera a favore dell’educando.
XIII. Libertà, indipendenza e obiezione di coscienza
Articolo 20
L’esercizio della professione di Counselor è fondato sulla libertà e sull’indipendenza dei singoli quali loro diritti inalienabili. Di conseguenza, sia per i Counselor liberi professionisti che per i dipendenti e/o convenzionati, è considerato diritto inalienabile astenersi da interventi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita del cliente.
L’obiezione di coscienza può esprimersi sia verso gli obiettivi richiesti dal cliente, che verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o privato, che il Counselor ritenga per sé inaccettabili.
Articolo 21
Il Counselor che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di libertà ed indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio ambito di competenza. Può chiedere l’intervento dell’Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente codice.
XIV. Prestazioni a distanza
Articolo 22
I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.