Carta dei valori e dei comportamenti

E – Carta dei valori e dei comportamenti

 

DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE PROFESSIONALE

“Il Counselor è la figura professionale che, secondo quanto previsto dalla Società Italiana di Counseling – S.I.Co. deve affrontare  un corso di studi almeno tre anni, durante i quali apprende la teoria e la tecnica del counseling, svolge laboratori di training e tirocini pratica-esperenziali, con supervisione individuale e di gruppo.

Diventare un counselor vuol dire studiare approfonditamente le materie e le scienze umane, compiendo contemporaneamente un percorso personale per sviluppare quelle capacità necessarie ad incontrare un’altro essere umano in difficoltà ed accompagnarlo verso scelte più soddisfacenti.

La professione è denominata Counseling
Il professionista è denominato Counselor

1 PRINCIPI GENERALI

1.1 RISPETTO DELLE LEGGI E DELLA CARTA DEI VALORI E DEI COMPORTAMENTI

Il counselor si impegna ad esercitare la professione in conformità con le leggi dello Stato e nel rispetto della Carta dei Valori e dei Comportamenti.

1.2 COMPETENZA

Il counselor deve possedere una competenza dimostrabile e adeguata. A tale requisito si affiancano le competenze specifiche, che riguardano gli ambiti di specializzazione dei propri contributi nell’intervento.
La competenza del counselor si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull’esperienza, e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adottare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze specifiche dei committenti e degli utenti. Il counselor accetta gli incarichi professionali di propria competenza, per i quali é in grado di garantire una realizzazione di qualità elevata.

1.3 AGGIORNAMENTO

Il counselor in quanto agente di cultura si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui é specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, delle conoscenze connesse al counseling.

1.4 DIGNITA E DECORO PROFESSIONALE

Il comportamento del counselor è improntato a dignità e a decoro professionale nell’atteggiamento, nel linguaggio e nell’immagine personale. Il counselor é consapevole di rappresentare la famiglia professionale e ne tutela l’immagine.

1.5 RISERVATEZZA

Il counselor mantiene il segreto professionale rispetto a tutte, le informazioni di carattere riservato di cui viene a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato riguardanti il committente, gli utenti, gli altri operatori del counseling, la S.I.Co. e qualunque altro soggetto che entri nel rapporto professionale.

1.6 CORRETTEZZA

Il counselor imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla liceità, alla trasparenza, all’onesta e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza.

1.7 CONCORRENZA LEALE

IL counselor promuove la propria attività presentando in modo corretto, accurato ed onesto il proprio profilo professionale. Se riveste cariche pubbliche, non se ne avvale a scopo di indebito vantaggio personale.

2. RAPPORTO CON IL COMMITTENTE

L’accettazione dell’incarico deve essere preceduta da una valutazione delle richieste pervenute.
Il counselor sviluppa ogni fase dell’intervento sentendosi professionalmente ed eticamente impegnato al raggiungimento degli obiettivi concordati, suggerendo il monitoraggio e la verifica del risultati.
L’offerta della professionalità del counselor specifica obbiettivi, contenuti, modalità e destinatari dell’intervento, suggerendo parametri che consentano di valutarne i risultati.

2.1 COMMITTENTI IN CONCORRENZA

L’accettazione di incarichi contemporanei per conto di soggetti concorrenti é subordinata al consenso dei committenti in causa, anticipatamente informati dell’eventualità.

2.2 PROGETTAZIONE

Nella fase di progettazione dell’intervento, la scelta di contenuti, modelli, metodi deve essere guidata dai criteri di utilità e adeguatezza al contesto. Si devono omettere teorie e tecniche controindicate per le peculiarità del contesto generale o per mancanza di specifiche conoscenze sul contesto degli utenti.

2.3 ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

Il counselor si impegna a realizzare il programma professionale, a prestare un servizio efficiente ed efficace, a tenere informato il committente/utente nel corso dell’intervento, a concordare sostanziali modifiche nel caso tali modifiche si rivelino opportune.

2.4 CITAZIONI

Il counselor è tenuto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni apprese durante l’esercizio della professione. Solo previo consenso del datore di lavoro, committente o utente, egli può citare i contenuti dell’intervento e gli utenti coinvolti.

3. RAPPORTO CON I DESTINATARI DELL’AZIONE DEL COUNSELOR

Il counselor imposta il rapporto con gli utenti prestando costante attenzione alle loro esigenze, mantenendo un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, arricchimento reciproco, disponibilità e sincero interessamento.

3.1 TRASPARENZA

Il counselor ha l’obbligo, qualora sia possibile, di informare gli utenti rispetto a obiettivi, contenuti e modalità.

3.2 RISERVATEZZA

Il counselor mantiene il segreto professionale sulle informazioni di carattere confidenziale ricevute nella relazione con gli utenti.

3.3 RISPETTO

Il counselor rispetta e fa rispettare ogni singolo all’interno del gruppo degli utenti; non opera discriminazioni di sorta, tenendo in considerazione opinioni e credenze anche differenti dal suo sistema di valori. Egli si astiene da commenti personali in assenza degli interessati e non incoraggia pettegolezzi di qualsiasi natura.

4. RAPPORTO CON I COLLEGHI

I rapporti tra operatori del counseling sono improntati allo spirito di comune appartenenza alla famiglia professionale, con collaborazione e disponibilità.
Nello svolgimento di un incarico comune, il counselor si impegna a condividere le informazioni possedute e a coordinare il proprio con l’altrui intervento e in genere si astiene da critiche denigratorie e da forme di concorrenza sleale nel confronti dei colleghi.

4.1 SEGNALAZIONI

Le segnalazioni al committente/utente di colleghi più idonei all’incarico o le indicazioni ai colleghi di potenziali committenti sono da considerarsi gesti di cortesia, salvo espliciti accordi diversi.

4.2 RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI INTELLETTUALI

Il counselor, nello svolgimento della sua attività, deve documentare e riconoscere i contributi di autori e colleghi utilizzati pubblicamente, citandone formalmente la fonte, rispettandone le proprietà intellettuali e materiali.