I – CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI FORMAZIONE
Le scuole che intendono chiedere il riconoscimento presso la S.I.Co., devono far pervenire al C.d.A. la domanda di Iscrizione (Mod. S/20) allegando:
1 – Copia dello Statuto e Atto Costitutivo;
2 – codice fiscale e partita IVA;
3 – Informativa sulla Privacy (stampabile anche dal sito – area modulistica)
4 – Modello S-01/23 – Struttura per la verifica programmi di studio (stampabile anche dal sito – area modulistica);
5 – Curriculum Vitae Direttore/Docenti.
6 – Stampati, dépliant e link per social media usati per la divulgazione tra il pubblico;
7 – Titoli delle pubblicazioni scientifiche prodotte. (Se possibile inviare una copia per la costituzione di una Biblioteca nazionale a disposizione dei Soci).
8 – Copia del pagamento quota associativa.
Le scuole/istituti di formazione devono essere iscritte o come ditta individuale o come società o come associazione, con regolare partita IVA o Codice Fiscale.
La scuola/istituto di formazione deve, qualora non lo abbia già fatto, pubblicare l’elenco aggiornato dei docenti addetti alla formazione, con impegno, nei confronti della S.I.Co., di comunicazione e aggiornamento entro trenta giorni di eventuali variazioni temporanee e/o definitive.
Le scuole/istituti di formazione che intendono chiedere il riconoscimento presso la S.I.Co. devono adeguare il loro iter formativo ai seguenti criteri minimi per la garanzia di una adeguata preparazione professionale degli allievi.
La scuola/istituto di formazione deve presentare il programma di studi generale e uno dettagliato per ogni anno: materie, ore per ogni materia, docenti delle varie materie. Modello S-01/20
Il corso deve essere strutturato su tre anni, con un monte ore costituito nel seguente modo:
– Le ore di lezione si intendono di 60 minuti.
– Le 400 ore di aula si intendono di teoria interattiva.
– Eventuali esercitazioni vanno conteggiate a parte.
– La frequenza è obbligatoria.
– Le assenze debbono essere recuperate, oppure occorre aumentare le ore totali della scuola in modo tale che ogni allievo effettui il minimo delle ore obbligatorie comprese le assenze.
Esempio: se non si intende far recuperare le assenze, accettando il 20% di assenze, le ore minime di formazione dovranno essere 400 da 60’
Fermo restando l’orientamento teorico della singola scuola/istituto di formazione, è opportuno siano trattati tra gli argomenti di formazione in counseling, sia concetti sistemici che allarghino la visione dell’intervento di counseling, sia concetti rogersiani per migliorare l’ascolto del cliente.
Il percorso dell’allievo dovrà essere svolto dalla scuola/istituto di formazione e così ripartito:
a – formazione personale individuale (50 ore) e di gruppo (50 ore), svolta con un Counselor
b – supervisione di gruppo (50 ore), effettuato da un Supervisor Counselor.
c – attività esperienziali: formazione professionale, pratica professionale supervisionata, tirocinio, per un totale minimo di 150 ore.
Inoltre le scuole sono tenute a proporre:
– aggiornamenti professionali
– supervisioni didattiche e professionali
– corsi di specializzazione
– corsi di formazione
– corsi di supervisioni.
La supervisione didattica deve essere effettuata all’interno della scuola/istituto di formazione.
Tirocinio: E’ consigliabile che gli studenti effettuino il Tirocinio durante il percorso triennale di formazione, o al massimo entro un anno dalla data di superamento dell’esame di iscrizione al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.
La S.I.Co. per definire l’intervento di counseling, fa riferimento ai contenuti del testo di Rollo May “L’arte del counseling” Ed. Astrolabio ed ai criteri formativi internazionali.