Statuto

Statuto S.I.Co. Società Italiana di Counseling

Statuto originale

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale di Roma – Ufficio territoriale di Roma 6 – EUR Torrino – Registrato in data 21 giugno 2021 al n. 2345 Serie 3

 

DENOMINAZIONE
Art. 1 – È’ costituita una Associazione scientifica regolata dagli Artt. 36-37-38 del Codice Civile, sotto la denominazione “SOCIETÀ ITALIANA DI COUNSELING” e di seguito indicata anche come “S.I.Co.”

SEDE E RAPPRESENTANZA
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale nazionale a Roma – C.A.P. 00144, Viale della Grande Muraglia,145 – Roma. Possono, su delibera del Consiglio di Amministrazione Nazionale, di seguito denominato C.d.A., essere istituite sedi “secondarie, regionali, periferiche, filiali, rappresentanze”, dipendenti dalla sede nazionale.

SCOPO
Art. 3 – L’Associazione è apolitica e senza fini di lucro, ha carattere volontario, è scientifica e professionale e persegue lo scopo di riunire in un unico organismo i Counselor e le Organizzazioni che si occupano di Counseling, non che di favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione delle tecniche di Counseling professionale.

In particolare la S.I.Co. promuove iniziative tese a:
a) definire promuovere e sviluppare il concetto di Counseling professionale in ambito nazionale ed internazionale;
b) definire gli standard di formazione per il counselor e per l’esercizio della professione, secondo i regolamenti interni dell’associazione.
c) promuovere corsi di formazione a tutti i livelli, avvalendosi di scuole proprie o riconosciute dalla S.I.Co. stessa;
d) riconoscere scuole ed istituti atti alla formazione dei Counselor nei vari ambiti professionali, secondo gli standard definiti al punto b);
e) stabilire rapporti di collaborazione e confronto con enti ed associazioni straniere operanti nel campo del Counseling, delle psicoterapie e delle scienze umanistiche;
f) valutare riconoscere e associare organizzazioni che operano nel Counseling;
g) proporre ed intervenire nella consulenza a favore di terzi attraverso i propri soci;
h) predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci;
i) orientare i soci nel campo dell’editoria e in merito a pubblicazioni e a stampati di loro interesse, non che realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità del Counseling;
l) favorire la nascita di gruppi associati per lo studio e l’approfondimento delle tecniche del Counseling;
m) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
n) rappresentare il referente italiano presso organismi pubblici e privati europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali ed incontri periodici e permanenti con i membri di altri Paesi;
o) promuovere una più ampia associazione europea in accordo con le direttive del Consiglio dei Ministri della CEE, riguardante uno standard comune per il riconoscimento dei diplomi.
Per il conseguimento di detti fini la S.I.Co. può, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale nazionale o internazionale, non che collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga opportuno avere collegamenti.
La S.I.Co., può, inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali ed internazionali, anche offrendo la propria assistenza, consulenza o collaborazione scientifica.

DURATA
Art. 4 – La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato

ENTRATE – USCITE
Art. 5 – Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative annue;
b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
c) contributi straordinari dei soci;
d) proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’Associazione per ricerche, diritti d’autore,
consulenze, promozioni e manifestazioni scientifiche, attività di formazione e pubblicazioni;
e) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
f ) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
– Le uscite dell’Associazione sono costituite da:
a) uscite per la gestione annuale dell’esercizio;
b) uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento dei capitali fissi e delle attrezzature.

SOCI
Art. 6 – I soci della S.I.Co. si distinguono in:

  1. a) Soci Ordinari; (Counselor)
    b) Soci Professionisti; (Professional Counselor)
    c) Soci Certificati; (Counselor clinici, Supervisori)
    d) Soci in Formazione;
    e) Soci Aggregati;
    f ) Soci Onorari; (Comitato d’Onore)
    g) Soci Sostenitori;
    aa) sono Soci Ordinari le Associazioni, le Organizzazioni, gli Enti, le Scuole, gli Istituti, accreditati dalla S.I.Co., che operino nel Counseling, non che gli individui con iter formativo nel Counseling e accreditati “Counselor” dal C.d.A. secondo il Regolamento Interno, di seguito indicato con R.I.
    I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota base sociale annua dell’Associazione.
    bb) sono Soci Professionisti le persone che, secondo il R.I., vengano riconosciuti Professionisti dal C.d.A..
    I Soci Professionisti sono tenuti al versamento della quota sociale annua dell’Associazione relativa al proprio livello professionale.
    cc) sono Soci Certificati le persone che, secondo il regolamento nazionale interno, vengano Certificate dal C.d.A.
    I Soci Certificati sono tenuti al versamento della quota sociale annua dell’Associazione relativa al proprio livello professionale.
    dd) sono Soci in Formazione le persone che abbiano scelto di aderire all’iter formativo previsto dal R.I. della S.I.Co, presso le scuole o corsi della S.I.Co. stessa o da essa riconosciuti.
    I Soci in Formazione sono tenuti al versamento della quota base sociale annua dell‘Associazione.
    ee) sono Soci Aggregati gli individui o le organizzazioni che pur non aventi le qualifiche professionali richieste per acquisire le qualifiche di socio ordinario, professionista o certificato vengano comunque ammesse dal C.d.A. a partecipare all’Associazione.
    I Soci Aggregati sono tenuti al versamento della quota base sociale annua dell’Associazione.
    ff) sono Soci Onorari persone di chiara fama invitate a far parte della S.I.Co. dagli organi competenti a norma del presente statuto e che accettino di aderirvi; essi sono nominati dal Presidente dell’Associazione su proposta del C.d.A. o dell’Assemblea dei Soci.
    I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale dell’Associazione.
    gg) sono Soci Sostenitori quelle Organizzazioni o individui che, condividendo gli scopi ed i fini della S.I.Co. contribuiscono a fornire supporti finanziari al ‘Associazione.
    I Soci Sostenitori non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale dell‘Associazione.
    I Soci Sostenitori saranno iscritti di diritto nel Registro dei Soci Benemeriti. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Art. 7 – Godono del diritto di voto, denominati “elettorato passivo”, ad eleggere quindi gli organi sociali nazionali e non, e votare in sede assembleare, tutti i soci iscritti da almeno un anno (365 gg.) ed in regola con il versamento delle quote sociali annuali.
Possono essere eletti a cariche sociali, nazionali e non, denominati “elettorato attivo”, tutti i Soci con l’esclusione dei Soci in Formazione, Aggregati, Onorari e Sostenitori.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 8 – La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per decesso del socio
b) per dimissioni volontarie del socio da comunicarsi per iscritto al C.d.A. previo saldo quote associative e assicurative;
c) per decadenza, deliberata dal C.d.A. nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;
d) per delibera di esclusione ratificata da parte del C.d.A. su proposta del Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dal R.I. o, in caso di ricorso del socio al giudizio dell’Assemblea da ratifica a seguito del voto espresso dai soci nella prima Assemblea successivamente indetta.
Sono considerate cause di esclusione del Socio:
– l’indegnità, da chiunque accertata e documentata al Collegio dei Probiviri;
– l’indisciplina o la violazione delle norme dettate dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal R.I. In alcun caso di perdita della qualifica di socio le quote associative ed i contributi versati sono rimborsabili.
L’esclusione per indegnità pregiudica definitivamente la riammissione a socio dell’associazione.

ORGANI NAZIONALI

Art. 9 – Sono organi nazionali dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) l’Amministratore Delegato;
d) il Consiglio di Amministrazione Nazionale (C.d.A.);
e) il Collegio Nazionale dei Revisori;
f) il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Sono organi con soli poteri consultivi:
g) i Responsabili di indirizzo Nazionali;
h) le Commissioni e Comitati tecnico-scientifici;
I) i Direttori Regionali;

ASSEMBLEA NAZIONALE
Art.10 – L’Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria è convocata dal C.d.A. anche fuori della sede sociale, purché in territorio Italiano.
L’Assemblea Nazionale in seduta ordinaria o straordinaria può essere convocata su domanda scritta, firmata da almeno un terzo del C.d.A. o da un decimo dei soci aventi diritto a norma del Art. 20 del Codice Civile.
In caso di domanda di un decimo dei soci, la riunione dovrà essere indetta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della domanda scritta.
L’Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la determinazione dell‘ammontare della quota associativa annuale e di altri contributi eventualmente dovuti, su proposta del C.d.A.
L’Assemblea Nazionale straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza secondo quanto previsto dal R.I.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea Nazionale tutti i soci che risultano iscritti all’Associazione da un anno, ovvero 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della data dell’adunanza ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
Ogni socio, individuo o Organizzazione ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio può rappresentare con delega soltanto un altro socio.
L’Assemblea Nazionale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

COMPETENZE DELL ‘ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 11 – L’Assemblea Nazionale ordinaria delibera su quanto di sua competenza secondo quanto previsto dal C.C. e dal Regolamento Interno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
Art. 12 – l’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione Nazionale composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 6 (sei) eventualmente più 1 qualora l’Amministratore Delegato non venga individuato tra i Consiglieri eletti..
Possono eleggere e far parte del C.d.A. esclusivamente i soci Professionisti e Certificati iscritti da almeno 3 (tre) anni.
I membri del C.d.A. durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; (norma transitoria: dopo 18 mesi la metà dei Consiglieri vengono rieletti per dare continuità al Consiglio. La loro carica sarà di tre anni dalla nuova elezione e così di seguito).
Non possono far parte del C.d.A. i Rappresentanti legali e i Direttori delle scuole riconosciute dalla S.I.Co.
Il C.d.A. elegge di diritto al suo interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, l’Amministratore Delegato, il Tesoriere Nazionale.
L’Amministratore Delegato all’interno del C.d.A. non ha potere di voto.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
Art.13 – Al C.d.A. sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione essendo di competenza del C.d.A. tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
Il C.d.A. ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo.
Il C.d.A. delibera altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.
In particolare il C.d.A. è responsabile della realizzazione e dell’aggiornamento del Regolamento Interno Nazionale per la gestione dell’Associazione.

MEMBRI PARTICOLARI DEL C.d.A. E RAPPRESENTANZA LEGALE
Art. 14 – Il Presidente del C.d.A. è il Presidente dell’Associazione.
Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale che può delegare in parte o in toto all’Amministratore Delegato.
IL Presidente, previa deliberazione del C.d.A., può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell’interesse dell‘Associazione.
– Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
– L’Amministratore Delegato viene incaricato dal C.d.A.; cura la gestione organizzativa e amministrativa dell’Associazione secondo quanto previsto dal R.I.; è l’unica figura che può ricevere un compenso per la sua prestazione professionale.
– IL Tesoriere Nazionale è responsabile dell’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, relaziona al C.d.A. ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle sezioni e ne cura i rapporti amministrativi.

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI
Art.15 – Il Collegio Nazionale dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e di due supplenti; i membri durano in carica 3 (tre) anni, sono nominati dall’Assemblea Nazionale fra i Soci e sono rieleggibili.
Il Collegio, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente se non nominato dall’Assemblea Nazionale ed il Segretario.
L’ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell’organo ed i diritti e doveri dei componenti del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 – 2409 del Codice Civile valevoli per le società di capitali.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Art. l6 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; i membri durano in carica 3 (tre) anni, sono nominati dall’Assemblea Nazionale fra i Soci e sono rieleggibili.
Il Collegio giudica ex bono et ex equo senza formalità di procedura.
Il Collegio, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente se non nominato dall’Assemblea Nazionale ed il Segretario.
IL Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i Soci o fra questi e l’associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dal R.I.

LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO
Art. 17 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Tesoriere Nazionale provvede entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione.
Entro trenta giorni dalla data fissata per l’Assemblea che lo deve approvare, il Tesoriere Nazionale deve inviare copia dei bilanci e della sua relazione al Collegio Nazionale dei Revisori, per la relativa approvazione.
I libri sociali sono conservati presso la sede legale dell‘Associazione.
I soci hanno diritto di esaminare o chiedere a proprie spese estratti di tutti i libri e scritture.

SCIOGLIMENTO
Art. 18 – Sono considerate cause di scioglimento oltre a quelle previste dal Codice Civile:
– la riduzione del numero di soci a meno di 10 (dieci);
– la delibera assembleare straordinaria di scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto;
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa l’Assemblea dei Soci:
– determina le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo o in egual quota tra i soci o a finalità di utilità sociale.

NORME FINALI
Art. 19 – Per quanto non previsto dal Presente Statuto e nel Regolamento Nazionale Interno valgono le norme previste dalla legge.