Statuto

Statuto S.I.Co. Società Italiana di Counseling

Statuto originale

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale di Roma – Ufficio territoriale di Roma 6 – EUR Torrino – Registrato in data 22 dicembre 2025 al n. 2267  Serie 3

 

DENOMINAZIONE
Art. 1 – È costituita una Associazione scientifica, denominata “SOCIETÀ ITALIANA DI COUNSELING”, in breve indicata anche come “S.I.Co.”

SEDE
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale nazionale a Roma – C.A.P. 00144, Viale della Grande Muraglia, 145. L’assemblea dei soci potrà variarla ed istituire sedi operative.

AMBITO DI RIFERIMENTO
Art. 3 – L’Associazione opera nel campo del Counseling, cioè nella sfera degli interventi di supporto alle persone che, attraverso un dialogo guidato, vengono aiutate ad affrontare problemi specifici, a migliorare la qualità della vita e a sviluppare le proprie potenzialità.

Art. 4 – Il Counselor professionista è pertanto uno specialista che sostiene i propri clienti nell’affrontare e superare problemi specifici, nel migliorare la qualità della vita e nel promuovere la crescita personale, mettendo la persona al centro e affiancandola nel trovare le proprie soluzioni, mediante delle prestazioni di servizi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge ad ordini/collegi, delle professioni sanitarie, nonché delle attività artigianali/commerciali disciplinate da normative specifiche.

SCOPO
Art. 5 – L’Associazione è apolitica e senza fini di lucro, è scientifica e persegue lo scopo di riunire in un organismo corporativo, non in via esclusiva, i Counselor e le Organizzazioni che si occupano di Counseling, al fine di rappresentarli e tutelarli in ogni sede, nonché di favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione delle tecniche di Counseling professionale.
In particolare, la S.I.Co. promuove iniziative tese a:

a) definire promuovere e sviluppare il concetto di Counseling professionale in ambito nazionale ed internazionale;
b) definire gli standard di formazione per il counselor e per l’esercizio della professione, secondo i regolamenti interni dell’associazione;
c) promuovere corsi di formazione a tutti i livelli, anche di formazione permanente, avvalendosi di scuole proprie o riconosciute dalla S.I.Co. stessa, nonché di docenti interni all’associazione;
d) riconoscere scuole ed istituti atti alla formazione dei Counselor nei vari ambiti professionali, secondo gli standard previsti dal punto b);
e) rilasciare un’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai propri iscritti (Legge 4/2013, art. 7) con verifica delle competenze, della formazione continua, del rispetto degli standard e della garanzia verso l’utenza (polizza assicurativa, sportello consumatore);
f) stabilire rapporti di collaborazione e confronto con enti ed associazioni, anche internazionali, operanti nel campo del Counseling, e delle scienze umanistiche;
g) valutare, riconoscere e associare organizzazioni che operano nel Counseling;
h) proporre ed intervenire nella consulenza a favore di terzi attraverso i propri soci;
i) predisporre centri di documentazione consultabili dai soci;
j) realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità del Counseling e orientamento dei soci in merito a pubblicazioni di loro interesse;
k) favorire la nascita di gruppi associati per lo studio e l’approfondimento delle tecniche
del Counseling;
l) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
m) promuovere una più ampia associazione europea in accordo con le direttive del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, riguardante uno standard comune per il riconoscimento dei diplomi e degli attestati di qualificazione professionale.

Per il conseguimento di detti fini la S.I.Co. può, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga opportuno avere rapporti.
La S.I.Co., può, inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali ed internazionali, anche offrendo la propria assistenza, consulenza o collaborazione scientifica.

DURATA
Art. 6 – La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci.

ENTRATE – USCITE
Art. 7 – Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) erogazioni, donazioni e lasciti;
c) altri contributi dei soci;
d) altri proventi ottenuti attraverso l’attività dell’Associazione per ricerche, diritti d’autore, consulenze, promozioni e manifestazioni scientifiche, attività di formazione e pubblicazioni;
e) fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; f ) beni mobili ed immobili;
g) sponsorizzazioni;
h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

– Le uscite dell’Associazione sono costituite da:
a) uscite per la gestione ordinaria corrente dell’esercizio
b) uscite straordinarie.

SOCI
Art. 8 – I soci della S.I.Co. si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci in Formazione;
c) Soci Aggregati;
d) Soci Onorari;

aa) sono Soci Ordinari le Associazioni, le Organizzazioni, gli Enti, le Scuole, gli Istituti, accreditati dalla S.I.Co., che operino nel Counseling, le persone con iter formativo nel Counseling o professionisti, rispettivamente accreditati “Counselor” e “Professional Counselor” dal CD secondo il Regolamento Interno, di seguito indicato con R.I.
I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa base annua.
bb) sono Soci in Formazione le persone che abbiano scelto di aderire all’iter formativo previsto dal R.I. della S.I.Co presso le scuole o corsi della S.I.Co. stessa o da essa riconosciuti.
I Soci in Formazione sono tenuti al versamento della quota associativa base annua.
cc) sono Soci Aggregati le persone o le organizzazioni che pur non aventi le competenze professionali richieste per acquisire la qualifica di socio ordinario, vengano comunque ammesse dal Consiglio Direttivo. a partecipare all’Associazione.
I Soci Aggregati sono tenuti al versamento della quota associativa base annua.
dd) sono Soci Onorari le persone di chiara fama invitate a far parte della S.I.Co. dagli organi competenti a norma del presente statuto e che accettino di aderirvi; essi sono nominati dal Presidente dell’Associazione su proposta del CD. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa base annua.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Art. 9 – Godono del diritto di voto tutti i soci.
Possono essere eletti a cariche sociali, nazionali e non, tutti i Soci con l’esclusione dei Soci Onorari.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 10 – La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni volontarie del socio da comunicarsi per iscritto al C.d.A. previo saldo quote associative e assicurative;
b) in caso di mancato pagamento della quota associativa e assicurativa entro un anno dall’esercizio di riferimento;
c) per decadenza, deliberata dal C.d.A. nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;
d) per decesso del socio
In alcun caso di perdita della qualifica di socio le quote associative ed i contributi versati sono rimborsabili.

ORGANI NAZIONALI
Art. 11 – Sono organi nazionali dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) l’Amministratore Delegato;
d) il Consiglio Direttivo (CD); Sono organi con soli poteri consultivi:
e) i Responsabili di indirizzo Nazionali;
f) le Commissioni e Comitati tecnico-scientifici;

ASSEMBLEA NAZIONALE
Art.12 – L’Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria è convocata dal CD anche fuori della sede sociale, purché in territorio italiano.
L’Assemblea Nazionale in seduta ordinaria o straordinaria può essere convocata su domanda scritta, firmata da almeno un terzo del CD o da un decimo dei soci aventi diritto a norma del Art. 20 del Codice Civile.
In caso di domanda di un decimo dei soci, la riunione dovrà essere indetta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della domanda scritta.
L’Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la determinazione dell‘ammontare della quota associativa annuale e di altri contributi eventualmente dovuti, su proposta del CD.
L’Assemblea Nazionale straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza
secondo quanto previsto dal R.I.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea Nazionale tutti i soci che risultano iscritti all’Associazione da almeno tre mesi prima della data dell’adunanza.
Ogni socio, individuo o Organizzazione, ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
L’Assemblea Nazionale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
• sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 13 – L’Assemblea Nazionale ordinaria delibera su quanto di sua competenza secondo
quanto previsto dal C.C. e dal Regolamento Interno.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 14 – l’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). Possono far parte del CD esclusivamente i soci Professionisti e Certificati iscritti da almeno 3 (tre) anni.
I membri del CD durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del CD i Rappresentanti legali e i Direttori delle scuole riconosciute dalla S.I.Co. Il CD elegge di diritto al suo interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere Nazionale, e quindi può affidare incarichi specifici, quali quello di amministratore delegato e per altre aree d’interesse per gli scopi associativi, individuando i soggetti tra i soci e tra esperti esterni all’associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta all’anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Solo in casi di dichiarata urgenza è possibile una convocazione con un preavviso di 24 ore. Sono comunque validamente costituite le riunioni a cui partecipano tutti i membri.
L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
• il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art.15 – Al CD sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione essendo di competenza del CD. tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea dei Soci. Il CD ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo.
Il CD delibera altresì con riferimento alle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.
In particolare, il CD è responsabile della realizzazione e dell’aggiornamento del Regolamento Interno Nazionale per la gestione dell’Associazione.

MEMBRI PARTICOLARI DEL CD E RAPPRESENTANZA LEGALE
Art. 16 – Il Presidente del CD è il Presidente dell’Associazione.
Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale che può delegare in parte all’Amministratore Delegato.
Il Presidente, previa deliberazione del CD, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell’interesse dell‘Associazione.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, cura la gestione organizzativa e amministrativa dell’Associazione secondo quanto previsto dal R.I.;
Il Segretario gestisce le attività amministrative e burocratiche, redige verbali, cura la corrispondenza e collabora strettamente con il presidente e il consiglio direttivo. Le sue mansioni principali includono la stesura e la conservazione dei documenti ufficiali, la gestione delle pratiche relative ai soci (iscrizioni, pagamenti, ecc.) e la supervisione degli uffici e del personale.
Il Tesoriere Nazionale è responsabile dell’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, relaziona al CD ed all’Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle sezioni e ne cura i rapporti amministrativi.

LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO
Art. 17 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Tesoriere Nazionale provvede entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo, corredandolo di una relazione.
I libri sociali sono conservati presso la sede legale dell‘Associazione.
I soci hanno diritto di esaminare o chiedere a proprie spese estratti di tutti i libri e scritture.

SCIOGLIMENTO
Art. 18 – Sono considerate cause di scioglimento, oltre a quelle previste dal Codice Civile:
– la riduzione del numero di soci a meno di 10 (dieci);
– la delibera assembleare straordinaria di scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto;
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa l’Assemblea dei Soci:
– determina le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad altro ente del terzo settore senza finalità di lucro.

NORME FINALI
Art. 19 – Per quanto non previsto dal Presente Statuto e nel Regolamento Nazionale Interno valgono le norme previste dalla legge.

S.I.Co.
Panoramica sulla privacy

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