REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE GENERALE

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1 – Ammissione dei Soci.
L’ammissione dei Soci avviene su domanda redatta dagli interessati in carta semplice da presentarsi al Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).
L’accettazione della domanda è deliberata insindacabilmente dal C. d. A. e decorre dal primo giorno del mese successivo dell’anno in cui la domanda è accolta.

Art. 2 – Doveri dei Soci.
L’appartenenza alla S.I.Co. ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, del R.I. e delle deliberazioni assunte dagli organi rappresentativi.

Art. 3 – Perdita della qualità di Socio.
La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. Disciplinari
    Per delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Probiviri, per aver contravvenuto alle norme dello Statuto, o del Regolamento Interno o del Codice Deontologico; per accertati motivi di incompatibilità, o per altri motivi che comportino l’indegnità, secondo le norme previste dal Regolamento Giustizia e Disciplina
  2. Morosità
    E’ considerato moroso il socio che pur essendo stato invitato per iscritto varie volte, dall’organo amministrativo, non abbia provveduto a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Art. 4 – Partecipazione alle riunioni degli Organi Direttivi
La mancata partecipazione di un membro del Consiglio, per tre sedute consecutive, nel corso di un anno alle riunioni del C.d.A., del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri ne comporta la decadenza, che sarà pronunciata dal Presidente del rispettivo organo di appartenenza e ratificato dal C.d.A.

Art. 5 – Decentramento territoriale
Possono, su delibera del Consiglio di Amministrazione Nazionale, di seguito denominato C.d.A., essere istituite sedi “secondarie, regionali, periferiche, filiali, rappresentanze”, dipendenti dalla sede nazionale.

Art. 6 – Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Tecnico-scientifici per lo studio e la ricerca nei vari settori della S.I.Co. composto da almeno quattro membri scelti tra quanti anche non Soci si siano distinti per la loro attività scientifica, di ricerca nell’ambito del counseling, delle scienze umanistiche e della psicoterapia, ovvero di promozione di iniziative a favore della professione del counselor.

Art. 7 – Rimborsi
Tutte le cariche sociali sono gratuite, tranne per quanto previsto dall’Art. 14 (vedi Amministratore Delegato) dello Statuto S.I.Co.
Il C. d. A. potrà deliberare di volta in volta eventuali rimborsi da versare ai Soci che abbiano sostenuto in proprio spese su incarico del C.d.A.; potrà inoltre, deliberare, rimborsi da determinarsi a seconda delle esigenze di natura organizzativa, per i Soci membri dei Consiglio di Amministrazione che ricoprano incarichi di rappresentanza.
Il Presidente della S.I.Co. ha diritto ad una indennità di rappresentanza adeguata alla dignità della carica ed al ruolo che la S.I.Co. svolge nel sistema associativo nazionale. Tale indennità è deliberata dal C.d.A. in via preventiva per l’intero periodo della Presidenza e può essere eventualmente rideterminata anno per anno in relazione alle maggiori esigenze che si dovessero presentare.
I Consiglieri del C.d.A. per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono percepire il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
Tutti i rimborsi e tutte le indennità dovranno essere deliberate in via preventiva; tenendo in debito conto la dignità della rappresentanza dovranno rispettare in ogni caso i criteri di economicità e di previsione del bilancio.

Art. 8 – Codice Deontologico
Ogni associato si impegna ad attenersi e a rispettare le norme contenute nel codice deontologico approvato dall’Assemblea Nazionale; il non attenersi a tali obblighi morali è motivo di sanzioni come previsto dal Regolamento di disciplina, ivi compresa la radiazione dalla S.I.Co. e dal Registro Italiano dei Counselor.

Art. 9 – Registro Italiano Counselor
L’iscrizione dei Soci al Registro Italiano dei Counselor avviene dopo il superamento di un esame valutativo da parte del socio, sostenuto davanti alla Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione.
La domanda per essere ammessi all’esame dovrà essere inviata al C.d.A., ovvero all’Amministratore Delegato corredata da fotocopie sia  del Diploma o Attestato di Counselor (se in possesso), dal proprio curriculum formativo didattico e professionale e da tutti i documenti in possesso del candidato inerente la professione di counselor e il modello RA autenticato presso la circoscrizione di competenza oltre al versamento della quota associativa.
Le domande verranno esaminate dalla Commissione di Valutazione Preliminare, la quale delibererà sulla domanda di iscrizione del socio e trasmetterà il relativo verbale all’Amministratore Delegato per la ratifica.
Agli aventi diritto verrà inviata dall’Amministratore Delegato la relativa comunicazione di avvenuta iscrizione preliminare in attesa dell’esame valutativo. Dopo il superamento dell’esame sarà rilasciata dall’Amministratore Delegato l’Attestazione di Qualità e Qualificazioe professionale dei Servizi di Counseling di avvenuta iscrizione.
La decadenza dalla qualità di socio comporta la decadenza dal Registro Italiano dei Counselor.

Art. 10 – Entrate dell’Associazione
Le entrate della S.I.Co. sono gestite dal C.d.A. per il tramite del Tesoriere Nazionale.

Le entrate sono costituite:

  1. quota annuale della S.I.Co.;
  2. contributi volontari dei Soci o di terzi;
  3. lasciti e donazioni;
  4. partecipazioni ad eventi organizzati dal C.D.A..

L’importo della quota associativa annuale, il termine per il versamento di quest’ultima e la percentuale da applicare sui ritardati pagamenti, viene determinato annualmente dal C.d.A..

Art. 11 – Soci Onorari
Il nominativo di un eventuale socio onorario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, può essere proposto:

dal Presidente
dal Consiglio di Amministrazione
La proposta sarà inserita all’ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria.

Art. 12 – Presidente Onorario
Il nominativo dell’eventuale Presidente Onorario può essere proposto dal C.d.A..

Art. 13 – Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria è convocata dal C.d.A anche fuori della sede sociale, purchè in territorio Italiano, mediante comunicazione pubblica scritta effettuata via Pec.

Detta comunicazione sarà inviata a tutti i  Soci almeno 20 (venti) giorni prima della riunione.
L’Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente di assemblea, designato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria in prima convocazione delibera con voto favorevole di maggioranza con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, indetta almeno un’ora dopo la prima, delibera con voto favorevole di maggioranza, con qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto siano presenti o rappresentati per delega.

IL Presidente dell’Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto dei Soci ad intervenire all’Assemblea. Delle adunanze assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dall’Amministratore Delegato che possono essere anche una unica persona.
L’Assemblea Nazionale delibera di norma a scrutinio palese, ma, su proposta del Presidente dell’Assemblea, o della maggioranza del C.d.A. o, su richiesta di un decimo dei soci presenti, può essere deliberato a scrutinio segreto.
Le operazioni di voto degli organi dell’Associazione si svolgono a scrutinio segreto, fatte salve altre decisioni prese all’unanimità dall’Assemblea, ogni socio può indicare un massimo di quattro preferenze.
In tal caso il Presidente dell’Assemblea nominerà due soci quali scrutatori che provvederanno alla predisposizione delle schede, alle urne, ed allo spoglio delle schede.
Della votazione a scrutinio segreto verrà redatto un riepilogo, che dopo la lettura. sarà riportato per intero nel verbale di assemblea. Terminate le votazioni e lo scrutinio, predisposto il riepilogo, esperiti i necessari controlli le schede potranno essere distrutte o conservate a discrezione del Presidente dell’Assemblea.
I soci aventi diritto al voto possono richiedere, per iscritto, al Presidente, che nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria annuale venga inserito un argomento di proprio interesse, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea Straordinaria.
La richiesta deve essere obbligatoriamente accolta se sottoscritta da almeno il 25% dei soci aventi diritto al voto e pervenuta al Presidente almeno 60 giorni prima della prima convocazione.

Art. 14 – Competenze dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale ordinaria delibera:
– sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o disavanzo di gestione;
– sulla nomina dei componenti del C.d.A.
– sulla nomina dei componenti l’organo di controllo, il Collegio dei Revisori;
– sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
– sulla nomina di Consiglieri in sostituzione di altri.
Su proposta del C.d.A.:
– sull’ammontare dei contributi ordinari (quote associative annuali) e straordinari dovuti;
– sull’ammissione dei soci onorari e sostenitori;
– sulla ratifica di Responsabili di indirizzo, proposti in base al R.I.;
– sulla ratifica della costituzione di Commissioni e Comitati Tecnico-scientifici;
– su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Soltanto l’Assemblea Nazionale straordinaria può deliberare:
– sullo scioglimento dell’Associazione;
– sulle modifiche dello statuto;
– sul trasferimento della sede nazionale.

Art. 15 – Candidati al C.d.A.
I soci che ne abbiano diritto e che intendano candidarsi al Consiglio di Amministrazione dovranno far pervenire la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione uscente almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Non possono candidarsi:
a- I membri del C.d.A., del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori uscenti, che abbiamo ricoperto la carica per 3 mandati consecutivi, in particolare nel C.d.A., oppure si può rimettere al C.d.A. di dare  la possibilità allo scadere dei mandati di rieleggere per “particolari meriti” riconosciuti dallo stesso un membro che abbia già svolto 3 mandati. 
b- I soci ai quali sia stata inflitta ammonizione scritta o sospensione.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione
Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
un Consigliere Nazionale, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirlo con delibera approvata dal Collegio dei Revisori.
Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea durante la quale verrà confermato o sostituito con Consigliere eletto in quella adunanza che rimarrà in carica fino al termine del mandato consiliare normale;
– più di metà dei Consiglieri Nazionali contemporaneamente, s’intende decaduto l’intero C.d.A.. In tal caso deve essere convocata l’Assemblea Nazionale per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il C.d.A. è convocato dall’Amministratore Delegato o, in sua assenza o impedimento dal Presidente.
IL C.d.A. si deve riunire almeno una volte all’anno, di cui una per redigere il bilancio consuntivo e preventivo o quando ne faccia richiesta al Presidente Nazionale almeno un terzo dei Consiglieri o un membro effettivo del Collegio dei Revisori.
IL C.d.A. sarà convocato con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, nella sede sociale o altrove.
La convocazione sarà effettuata attraverso una Pec , e dovrà indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione,
La convocazione può essere fatta, in caso di straordinaria urgenza, telegraficamente con preavviso di 36 (trentasei) ore.
In difetto di tali formalità e termini, il C.d.A. delibera validamente con la presenza dì tutti i Consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri Nazionali in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale che può rappresentare due voti.
Il C.d.A. è presieduto dal Presidente Nazionale o dal Vicepresidente, in mancanza di questi dal membro più anziano. All’interno del C.d.A. non sono ammesse deleghe.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale a cura dell’Amministratore Delegato ed a responsabilità del Presidente Nazionale, sono letti seduta stante e sottoscritti almeno dal Presidente e dall’Amministratore Delegato.

Art. 17 – Attività esterne al C.d.A.
Per il perseguimento degli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione, informatone l’Amministratore Delegato che può delegare in forma scritta a tali scopi, può:

– nominare Commissioni di studio;
– nominare un addetto all’Ufficio stampa ed alle pubbliche relazioni;
– nominare per ogni Sede Regionale un Direttore con compiti di coordinamento ed organizzazione di attività ed iniziative in ambito regionale;
– nominare Commissioni tecniche;
– delegare uno o più soci a rappresentare la S.I.Co. in occasione di convegni o congressi cui la S.I.Co. stessa partecipi;

Il Consiglio di Amministrazione può conferire gli incarichi di cui sopra ed ogni altro che ritenga opportuno, a suoi membri e/o ad altri soci ordinari. Un socio ordinario può anche far parte di più Commissioni o ricevere più di uno degli incarichi sopraelencati salvo motivi di incompatibilità.

Art. 18 – Divisione Processi Formativi
E’ l’unità organizzativa di tutti i soggetti che si occupano di formazione: nell’ambito del Regolamento verranno stabiliti i requisiti di riconoscimento alla Divisione per gli Enti della formazione in modo da uniformare progressivamente, pur nell’ambito della dovuta gradualità, i percorsi formativi della professione del counselor. La Divisione è diretta dall’Amministratore Delegato ed articolata in due Sezioni: la Sezione Scuole e la Sezione Formazione, ognuna guidata da un Coordinatore. Tale Divisione è altresì supportata dal Comitato Tecnico-Scientifico. Tale Comitato svolge inoltre il ruolo di laboratorio di idee, innovazioni e dibattiti culturali sul tema del counseling e sui temi connessi.

Art. 19 – Divisione Relazioni Esterne e Servizi Associativi
La Divisione Relazioni Esterne e Servizi Associativi ha funzioni di rappresentanza professionale e di offerta di servizi (legali, assicurativi, previdenziali, consulenziali, finanziari, professionali) ai soci della S.I.Co . 

Art. 20 – Divisione Registro Italiano dei Counselor
La Divisione è l’unità organizzativa responsabile della tenuta del Registro Italiano dei Counselor cui spettano le funzioni di tenuta, aggiornamento e comunicazione degli operatori iscritti nel Registro stesso.
La Divisione cura la verifica della formazione di base in accesso per l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor e successivamente la professionalità derivata dall’esperienza acquisita, dall’aggiornamento e dagli approfondimenti svolti dopo l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor.
Nel Registro sono inseriti tutti gli iscritti in regola con i requisiti secondo quanto previsto dal R. I.
Il “Regolamento per l’iscrizione al Registro Italiano Counselor e per l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale ” stabilisce le caratteristiche degli esami di accesso e la verifica della qualità “in itinere”.
Ai soci inseriti nel Registro verrà rilasciato uno specifico “l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale ” riferito al proprio livello professionale e all’ambito di intervento.
La direzione di questa Divisione è affidata all’Amministratore Delegato, il quale opera di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione .

Art. 21 – Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato cura la gestione organizzativa e amministrativa della S.I.Co., secondo le direttive e le delibere del C.d.A., dell’Assemblea Nazionale dei soci ed ogni compito appositamente delegato dal Presidente, convoca il C.d.A., e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti S.I.Co. ; in caso di urgenza può esercitare poteri demandati al C.d.A., salvo ratifica di questo alla prima riunione; convoca il C.d.A. secondo quanto previsto dal Regolamento Interno; coordina i rapporti tra gli organi nazionali e quelli periferici, è responsabile della redazione dei verbali del C.d.A.; sovrintende all’amministrazione.
Può presiedere ai lavori delle divisioni operative.

Art. 22 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare su invito del Presidente, senza diritto di voto, in veste di consulenti i Responsabili di Indirizzo Nazionali ed i rappresentanti delle Commissioni e Comitati Tecnico-scientifici.
Potranno presiedere, alle adunanze del C.d.A. i membri del Collegio dei Revisori ed i membri del Collegio dei Probiviri, nel caso vengano trattati argomenti attinenti alle loro competenze. In nessun caso hanno diritto di voto.
In caso di deliberazioni dell’organo consiliare, al momento delle votazioni il Presidente potrà chiedere il momentaneo allontanamento dal luogo dell’adunanza degli estranei al C.d.A.

Art. 23 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
Al C.d.A. spettano tutti i compiti previsti nel presente Regolamento Interno in modo specifico:
– convalidare l’iter formativo e il riconoscimento della professione di Counselor;
– iscrivere i Soci al Registro Italiano dei Counselor, secondo le norme previste dal presente Regolamento;
– validare le scuole ed istituti che operino nel Counseling secondo le norme emanate dalla S.I.Co. tramite il Regolamento Interno;
–attestare i Soci Professionisti secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
– proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
– predisporre il Regolamento Interno e gli eventuali aggiornamenti da sottoporre alla ratifica dell‘Assemblea;
– deliberare sull’assunzione del personale dipendente;
– organizzare e realizzare congressi, convegni, incontri a carattere locale e regionale, d’intesa con la sede o il comitato regionale che ne propongono la effettuazione, a livello nazionale od internazionale;
– demandare a commissioni e comitati tecnico scientifici, di sua scelta e comunque dipendenti, lo studio dei programmi e delle attività scientifiche tese alla realizzazione degli obbiettivi statutari dell‘Associazione;
– decide sulla nomina ed il numero dei componenti delle Commissioni e dei Comitati scientifici, sulla durata e sugli incarichi assegnatigli.
– amministrare il patrimonio dell’Associazione;
– predisporre, definire e fissare gli stanziamenti occorrenti alla realizzazione dei progetti
dell‘Associazione;
– fissare eventuali indennità e rimborsi spettanti ai Consiglieri ed a coloro che, su incarico del Presidente, sia richiesto di rappresentare l’Associazione presso enti pubblici o privati o in manifestazioni di particolare rilievo;
– deliberare, a proprio insindacabile giudizio sulle modalità di iscrizione all’Associazione
e sulle richieste di ammissione a socio o, nei casi di esclusione, sospensione o reintegrazione di soci, salvi i casi di intervento dell‘organo assembleare;
– proporre Responsabili Nazionali di indirizzo previsti all’Art.9 dello statuto, quali organi consultivi del C.d.A.;
– istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, dipendenti dalla sede nazionale, secondo i criteri generali dello statuto e in particolare dal Regolamento Nazionale Interno;
– autorizzare, a suo insindacabile giudizio la realizzazione di pubblicazioni e interventi editoriali recanti il marchio dell‘Associazione;
– decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art.3 dello statuto.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri Nazionale
Il Collegio dei Probiviri in particolare ha il compito di esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi della deontologia e comunque lesivi degli interessi e della dignità dell’Associazione, compiuti dagli iscritti, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.
IL Collegio dei Probiviri adotta i seguenti provvedimenti:
proscioglimento, avvertimento, censura, sospensione temporanea ed espulsione.
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo ed inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un membro del Collegio stesso o su comunicazione dell’Amministratore Delegato.

Art. 25 – Libri Sociali
I libri dell’Associazione sono costituiti:
1) dal libro verbali Assemblee Nazionali, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee Nazionali;
2) dal libro verbali del C.d.A., nel quale saranno verbalizzate tutte le delibere del C.d.A.;
3) dal libro dei Soci, nel quale verranno trascritti, tutti i nominativi dei soci, le relative variazioni, l’indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all’atto dell’iscrizione;
4) dal libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Collegio medesimo;
5) dal libro del Collegio dei Probiviri, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Collegio medesimo;
6) dal libro degli Inventari, nel quale saranno trascritte in modo analitico inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività dell’Associazione.
7) dal libro Giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia. o un più semplice registro cronologico delle entrate e delle uscite, tenuto col metodo della partita semplice, (se non necessario per legge o disposizioni fiscali il primo);
8) dalle scritture ausiliarie (se ricorre l’obbligo o la necessità) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati per categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato di esercizio e del patrimonio;
9) da un libro diviso per sezioni in cui riportare tutti gli estratti e verbali anche a mezzo allegati, comunicati dalle sezioni periferiche ai competenti organi nazionali;
10) da tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.
I libri e le scritture di cui ai punti 1,2,3,6,7,8,9,10, se dovuti, sono tenuti a cura dell’Amministratore Delegato ed a responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione Nazionale; i libri di cui ai punti 4 e 5 sono tenuti a cura e responsabilità dei rispettivi Presidenti dei Collegi.
Tutti i libri suddetti se dovuti ad eccezione delle scritture ausiliarie devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e se obbligatorio per legge, bollati in ogni foglio; la vidimazione, se dovuta, deve essere eseguita a norma degli artt. 2215 e 2216 del Codice Civile (ovvero a cura del Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale ad eccezione dei libri e registri di cui al punto 10).
Indipendentemente dalle disposizioni fiscali e di legge alle quali l’Associazione ha l’obbligo di uniformarsi in base al regime fiscale adottato, i rendiconti dovranno essere stilati secondo criteri di correttezza e trasparenza, facendo riferimento, se necessario, alle disposizioni del Codice Civile valevoli per le società di capitali.