21 Set 21 settembre 2011 Considerazioni Sentenza Tribunale di Milano
S.I.Co.
Società Italiana di Counseling
Via San Martino della Battaglia n°25
00185 Roma – Tel/Fax 06/45491064
Cod. Fisc. 94048280484
E-mail: sico@sicoitalia.it
c/c Postale n° 756007
A: Scuole accreditate S.I.Co.
A: Tutti i Soci S.I.Co.
P.c. Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Al Presidente Nazionale dell’ordine degli Psicologi.
All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
A tutti gli interessati
Prot. 310/2011
Siamo stati informati della sentenza N° 10289/2011 del Tribunale di Milano relativa ad un ricorso presentato nei confronti dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Non spetta a noi entrare nel merito della sentenza, tanto meno del ricorso.
Ci preme semplicemente ribadire che il Counseling fa parte delle professioni definite non regolamentate, ma che la S.I.Co. ha autoregolamentato ormai da oltre 15 anni questa professione, controllando e tutelando costantemente la regolarità delle competenze e l’etica professionale dei propri iscritti.
Cogliamo dunque l’occasione per ribadire ciò che già è stato ampiamente scritto in merito, rimandando alle lettere inviate in data 23/02/2010 all’ Ordine degli Psicologi del Piemonte e in data 16/03/2011 all’ordine degli Psicologi della Lombardia ed in copia all’Ordine Nazionale degli Psicologi. (Vedi sito: sicoitalia.it->Comunicazioni)
Rispettando pienamente, (tra l’altro non essendo assolutamente di nostra competenza), l’opinione dell’Ordine degli Psicologi, che avendo un proprio codice deontologico ha il dovere di farlo rispettare, (nello specifico l’Art. 21) vogliamo ricordare alle scuole accreditate presso la S.I.Co., che non è consentito per legge insegnare a chi non è Psicologo l’uso degli strumenti riservati agli Psicologi (Test, Tecniche di diagnosi, Tecniche di colloquio per la definizione di profili psicologici …, o modalità di ristrutturazioni interiori, …) anche perché non sarebbero di nessuna utilità in una relazione di counseling.
Come più volte ripetuto il Counselor non si occupa della ristrutturazione profonda della personalità, come viene riportato correttamente in sentenza “la ristrutturazione dell’intimo o riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo”, spettano allo Psicologo o allo Psicoterapeuta che ha competenze diverse dal Counselor, avendo effettuato un percorso di studi molto più complesso e approfondito di diversa natura e con diverse finalità.
Ai soci iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co., ricordiamo i punti ai quali attenersi per un corretto comportamento professionale a tutela degli utenti e del proprio lavoro:
- L’obbligo di esporre il Certificato di Competenza della S.I.Co. nel proprio studio;
- Far sottoscrivere ai propri clienti il consenso informato;
- Avere l’iscrizione all’IVA o altro regime fiscale spettante per legge;
- Essere in regola con la sottoscrizione dell’assicurazione RC Professionale ;
- Essere in regola con la quota di iscrizione al Registro;
- Rispettare il codice deontologico;
- Essere in regola con il rinnovo della Certificazione di Competenza
Invitiamo dunque tutti gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. a proseguire con un comportamento etico-professionale che ci ha sempre distinto nel rigore e nella trasparenza, ricordando che se soltanto uno dei suddetti criteri non sarà rispettato la S.I.Co. non potrà garantire per il proprio iscritto.
Il Presidente
Roma lì: 21/09/2011
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