Regolamento dell’esame valutativo per l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.

C – Regolamento dell’esame valutativo per l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.

 

Art. 1 – Ammissione agli esami

Sono ammessi a sostenere l’esame valutativo tutti i Soci che:
– abbiano presentato formale richiesta di iscrizione al Registro;
– siano in regola con i versamenti delle quote associative;
– abbiano presentato regolare documentazione come da richiesta del Comitato di Valutazione Preliminare;
– abbiano versato la quota “una tantum” relativa ai diritti di segreteria.

Art. 2 – Criteri di svolgimento dell’Esame

Il Candidato, su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno stabilito alle ore 8.30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le operazioni di segreteria.
Alle ore 9,00 verranno dettati due titoli di temi con argomento “il Counseling”.
Il candidato dovrà sceglierne uno e svolgerlo in tre ore, secondo le proprie conoscenze, il proprio indirizzo, ed il proprio campo di competenza.
Alle 15,30 dello stesso giorno, il candidato si ripresenterà per discutere il proprio elaborato con i componenti la Commissione d’esame.
La Commissione esprimerà una valutazione di idoneità sul lavoro complessivo del candidato.
Al candidato sarà inviata comunicazione scritta tramite pec della valutazione dell’esame.

Art. 2.1 – La Commissione d’esame

La Commissione d’esame è costituita dal Presidente della Commissione e dai Commissari. Della Commissione d’esame fa parte, con il ruolo di Commissario e di Segretario Tecnico, l’Amministratore Delegato S.I.Co. o un suo delegato a ciò Responsabile. Tutti i membri della S.I.Co., sentiti il C.d.A., il suo Presidente e l’Amministratore Delegato, possono essere chiamati a svolgere il ruolo di Commissario d’esame, indipendentemente dalla loro iscrizione nell’elenco dei Commissari. La Commissione, per essere considerata valida ai fini dell’esame di un candidato, deve essere composta da un minimo di 2 Commissari con diritto di voto.

Art. 2.2 – Presidente della Commissione d’Esame

Il Presidente della Commissione garantisce circa il corretto svolgimento dell’esame nel rispetto della presente procedura. Concorda con l’Amministratore Delegato le modalità operative ed i dettagli relativi alla sessione d’esame. In collaborazione con gli altri Commissari d’esame e sentiti gli eventuali Consulenti della Commissione d’esame, valuta le singole prove d’esame sostenute dai Candidati ed esprime un giudizio complessivo di validità, proponendo al C.d.A. ed alla Presidenza il rilascio della attestazione.

Art. 3 – Struttura dell’esame

La valutazione delle competenze del candidato viene effettuata dalla commissione sulla base dei percorsi d’esame stabiliti dal bando d’iscrizione. All’interno del bando d’esame sono altresì definiti i contenuti e le modalità di conduzione e valutazione di ogni singola prova d’esame.

Art. 4 – Modalità di conduzione dell’esame

Nel corso dell’esame scritto devono essere sempre presenti almeno due Commissari d’esame. Non sono ammessi testi di norme, volumi, cellulari, ecc. I candidati che dovessero essere trovati in possesso di documenti, libri, norme e cellulari verranno allontanati immediatamente e la prova d’esame annullata senza alcuna possibilità di appello. Per altre infrazioni di carattere minore, il Candidato verrà richiamato formalmente una prima volta. Al ripetersi della stessa infrazione sarà allontanato e la prova d’esame annullata. Nel corso dello svolgimento della prova orale sono presenti almeno tre Commissari d’esame. Gli argomenti trattati e le prestazioni del candidato vengono registrate a cura di ogni singolo Commissario sulla propria scheda di valutazione. I punti di forza e di debolezza del candidato, vengono registrati da ogni singolo Commissario mentre il Presidente della Commissione od un suo incaricato, nel caso di più Commissioni, provvedono alle sintesi. Le prove scritte ed orali avvengono a porte chiuse. Alle stesse può essere invitato a partecipare, in qualità di Osservatore,  del Ministero della Giustizia, del Ministero della Sanità, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, delle Associazioni dei consumatori inserite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
I membri del C.d.A. e l’Amministratore Delegato della S.I.Co. hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun preavviso, a tutte le prove di esame, relazionando circa l’esito della loro presenza al Presidente del C.d.A.. Gli atti della Commissione sono riportati in verbali o comunicazioni redatte e trasmesse all’Amministratore Delegato.

Art. 5 – Rilascio della Attestazione di Qualità e di Qualificazione dei Servizi di Counseling

Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove d’esame, l’Amministratore Delegato sottoscrive l’attestato e lo sottopone alla firma del Presidente S.I.Co.
All’interno dell’attestazione di qualità è specificato l’ambito di intervento in cui l’iscritto al Registro ha maturato la propria esperienza specifica ed eventualmente l’indirizzo applicativo specifico, su richiesta dell’interessato. Le attività della Divisione Registro Italiano dei Counselor e della Commissione d’esame sono sottoposte al controllo ed alla sorveglianza del C.d.A.

L’attestato  può essere emesso nei confronti di quei Candidati che:

•Abbiano i titoli richiesti;
• Abbiano superato la prova scritta e quella orale con valutazione di idoneità;
• Siano in regola con il pagamento delle quote;
• Abbiano sottoscritto la documentazione preliminare.

Entro i successivi 20 giorni dal termine di ogni sessione d’esame, viene convocato un Consiglio di Amministrazione allo scopo di ratificare l’emissione degli Attestati di Qualità e di Qualificazione dei Servizi di Counseling ed effettuare eventuali verifiche sulle pratiche dei candidati.