Regolamento di giustizia e disciplina

D – Regolamento di giustizia e disciplina

Art. 1 Finalità e responsabilità degli Iscritti alla S.I.Co.

Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice Deontologico o ai Regolamenti della S.I.Co. ovvero, che, in violazione dello Statuto, agisca in contrasto con i fini della S.I.Co. o per trarne vantaggi personali, è sottoposto a provvedimento disciplinare. L’ignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Sociali competenti non può essere invocata quale causa di giustificazione dell’illecito comportamento. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale S.I.Co.
Gli Iscritti alla S.I.Co. rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. Nell’ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di un Iscritto alla S.I.Co. questi non potrà partecipare alle attività della S.I.Co. ed avvalersi professionalmente dei titoli (attestazioni, ecc.) da questa rilasciati. L’Iscritto alla S.I.C.o.:

a) risponde direttamente del proprio operato;
b) risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale;
c) si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti commessi anche nei confronti di terzi.

Art. 2 Competenza e procedimento disciplinare.

Consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina è formato dal Presidente della S.I.Co. da tre membri del C.d.A. e dal collegio dei Probiviri.
L’Amministratore delegato presiede il consiglio di disciplina ed ha il compito di ricevere le istanze dal Presidente o dal C.d.A., istruire la documentazione relativa e attivare il procedimento disciplinare con la convocazione del consiglio e delle parti.
Rilevata l’istanza, l’Amministratore delegato ove possibile, in fase preliminare sentito il C.d.A. presenta entro 15 gg., lettera di richiamo ad adempiere nella correttezza secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.
Qualora questo richiamo non abbia esito, l’Amministratore delegato procederà ad istruire il procedimento disciplinare formale.
Se uno dei membri del C.d.A o del Collegio dei Probiviri è coinvolto in una azione disciplinare a suo carico non può far parte del consiglio di disciplina.

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.
Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del C.d.A..  Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto. Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Art. 3 Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l’ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza rilevata;
b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
c) la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno;
d) la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva dalla S.I.Co.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati. Il provvedimento è adottato dal C.d.A. su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall’attivazione del procedimento disciplinare. Nell’esercizio del suo potere discrezionale il Collegio dei Probiviri deve tener conto della gravità dell’infrazione desunta:

• dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tipo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
• dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;
• dalla intensità del dolo o del grado di colpa;
• dalla personalità dell’incolpato, dei motivi che hanno determinato l’infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
• della eventuale recidiva.

Art. 4 Ammonimento e Censura

Possono comportare un ammonimento o una censura:

a) comportamenti contrari agli interessi della S.I.Co.
b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio dei Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non imputare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

Art. 5 Sospensione

Comportano automaticamente la sospensione:

a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
b) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
c) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.

In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l’ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del C.d.A. e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento. Possono comportare la sospensione:

a) la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
b) l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
c) l’ordinanza di convalida di fermo o dell’arresto;
d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
e) comportamenti contrari agli interessi della S.I.Co.;
f) comportamenti deontologicamente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Art. 6 Radiazione

Comportano automaticamente la radiazione:

a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) la condanna per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
c) la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b);
d) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
e) l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
f) l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex Articolo 219 c.p..

Possono comportare la radiazione:

a) comportamenti gravemente contrari agli interessi della S.I.Co.;
b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena,

Art. 7 Ricusazione/Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Articolo 52 c.p.c. ed astenersi per medesimi motivi.

Art. 8 Prescrizione

L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del C.d.A. e del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

• entro 4 mesi per l’avvertimento;
• entro 6 mesi per la censura;
• entro 12 mesi per la sospensione.

Art. 9 Reiscrizione

Il socio radiato dal Registro si può riiscrivere nei seguenti termini:

• trascorsi 3 anni in caso dì radiazione non automatica.
• trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
• trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della professione.

Art. 10 Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Sociali

L’Iscritto alla S.I.Co. che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi Sociali della S.I.Co., è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 11 Rifiuto di presentazione personale e di atti

L’Iscritto alla S.I.Co. che, benché formalmente richiestogli, rifiuti di presentarsi o ometta di trasmettere atti a lui richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 12 Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Sociali

L’Iscritto alla S.I.Co. che non si assoggetta alle decisioni disciplinari sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a tre mesi,

Art. 13 Organo di Appello

Avverso il giudizio dell’Organo Giudicante è ammesso ricorso alla Corte di Appello nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Collegio Arbitrale e Camera di Conciliazione

Per la soluzione di controversie che si possono presentare tra iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. o tra iscritti e i propri clienti, entrambi possono richiedere la costituzione di un Collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte.
La comunicazione deve determinare l’oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale e deve contenere l’indicazione delle generalità dell’arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l’incarico) con l’invito all’altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.
La controparte, nell’atto di designazione del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla controparte (con accettazione contestuale dell’arbitro designato), può integrare l’oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
La parte proponente nella comunicazione di cui sopra è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di membri componenti il Consiglio di Amministrazione della S.I.Co. per l’incarico di Presidente del Collegio arbitrale.
Altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell’atto di nomina del proprio arbitro. Il Presidente della S.I.Co. provvederà alla nomina del presidente del Collegio arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente. Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.
Il Collegio dovrà decidere sulla controversia compiendo tutti gli atti d’istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
Il lodo è deliberato a semplice maggioranza. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l’espressa dichiarazione che l’altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo. La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria della S.I.Co. nei dieci giorni successivi a cura del Presidente.
L’incarico di membro del Collegio arbitrale ad eccezione del Presidente si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
Il rimborso delle spese per l’eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.
La parte soccombente è tenuta a adempiere alle obbligazioni nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.
In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Consiglio di Amministrazione di poter eseguire il lodo ricorrendo ad una camera arbitrale esterna alla S.I.Co. o alla giurisdizione ordinaria.
Nel caso in cui un cliente di un iscritto S.I.Co., richieda di derimere una controversia e si trovi in provato stato di indigenza, potrà rivolgersi direttamente al C.d.A. che provvederà ad istruire il collegio arbitrale e a sostenere le spese relative attraverso il fondo di riserva costituito a tale scopo.

Art. 15 – Revisione.

E’ ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili anche se la sanzione è stata eseguita o estinta. La revisione può essere richiesta:

a) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
b) se è dimostrato che la condanna fu pronunziata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.

La revisione può essere richiesta dal condannato o dal Procuratore. In quest’ultimo caso il Procuratore ne deve dare notizia all’interessato.